Descrizione
L’articolo 3, comma 1 della legge 92/2004 stabilisce che “al coniuge superstite, o ai figli, ai nipoti e in loro mancanza ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8/9/1943 al 10/2/1947 in Istria, Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati (…) è connessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, un’apposita insegna metallica con relativo diploma".
A seguito della modifica introdotta dalla legge 16/2024 è stato inserito il comma 3-bis che valorizza il ruolo dei Sindaci nella ricerca delle vittime delle foibe e dei loro superstiti per il riconoscimento delle onorificenze previste, si invitano tutti gli interessati a comunicare all’ufficio protocollo del Comune eventuali notizie utili all’individuazione dei potenziali beneficiari delle iniziative in oggetto: protocollo@comune.mussolente.vi.it
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Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025, 10:43